Art. 6
LEGGE 26 luglio 1957, n. 616
In vigore dal 21 dic 1961
Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-07-26;616#art-6