Art. 8

LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

In vigore dal 16 ago 1957
L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, è elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue.
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