Art. 10

LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

In vigore dal 16 ago 1957
L' della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, è parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara".
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