Art. 7

LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

In vigore dal 16 ago 1957
La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 annue.
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