Art. 2

LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

In vigore dal 16 ago 1957
Le tabelle C e D, annesse, alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro. Sono soppressi i seguenti assegni accessori alle predette tabelle C e D: a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, e successive modificazioni; b) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e successive modificazioni; c) l'assegno supplementare di cui all'art. 29 dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
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