Art. 1
LEGGE 26 luglio 1957, n. 616
In vigore dal 21 dic 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1961, N. 1240
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