Art. 9
LEGGE 26 luglio 1957, n. 616
In vigore dal 16 ago 1957
La norma di cui al settimo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall' del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione, è abrogata.
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