Art. 7

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella A, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali nei ruoli organici delle segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente , sono conferiti mediante concorso da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa alla data d'entrata in vigore della legge stessa. Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950, n. 224. I posti di ausiliario di cui all'annessa tabella A che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui ai precedente saranno conferiti mediante concorso da espletare con la osservanza delle norme contenute nell' della legge 23 novembre 1951, n. 1340.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-07-24;756#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo