Art. 3

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
Al direttore della Scuola normale superiore di Pisa sono estese le vigenti norme sulla indennità di carica normale e supplementare per i rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, restando a carico del bilancio della Scuola la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità supplementare di carica. Al vice direttore della Scuola sarà corrisposta dal bilancio della Scuola una indennità di carica in misura pari alla metà di quella che verrà attribuita, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, al direttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-07-24;756#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo