Art. 1

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il contributo annuo dovuto dallo Stato alla Scuola normale superiore di Pisa è determinato a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 in lire 40.000.000. Limitatamente all'esercizio finanziario 1956-1957 alla Scuola predetta sarà erogato un contributo straordinario di 16 milioni.
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