Art. 5
LEGGE 24 luglio 1957, n. 756
In vigore dal 15 set 1957
Ai servizi di convitto annessi alla Scuola normale superiore di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico è stabilito dall'annessa tabella C, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-07-24;756#art-5