Art. 2

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
Alla Scuola normale superiore di Pisa è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. I predetti ruoli organici sono aumentati dei posti indicati nella annessa tabella A, firmata dai Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro. Il numero e le qualifiche del personale insegnante, assistente ed ausiliario da assegnare alla Scuola normale superiore di Pisa sono stabiliti dalla suindicata tabella A; il personale di segreteria sarà assegnato alla predetta Scuola secondo le disposizioni legislativa vigenti in materia.
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