Art. 10

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
Al personale di ruolo della Scuola normale superiore di Pisa, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Scuola antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall' del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazione nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317. Al personale della Scuola normale superiore di Pisa si applicano altresì le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenuto negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35 e 35-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell' della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e subalterno.
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