Art. 11

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812. È inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile.
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