Art. 11 · LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

Art. 11

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812. È inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile.
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