Art. 8

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
Nella prima applicazione della presente legge, i posti di operaio di cui all'annessa tabella C saranno conferiti mediante concorso cui potrà partecipare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo della Scuola normale superiore di Pisa, il personale salariato temporaneo che alla data di entrata in vigore della legge stessa, si trovi in servizio nella predetta Scuola. Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabiliti dall' della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
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