Art. 13
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526
In vigore dal 1 feb 1957
Chiunque viola le disposizioni di cui agli , ultimo comma, è punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.
Nei casi più gravi ed in quello di recidiva si applica anche la reclusione fino a tre mesi.
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