Art. 16

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526

In vigore dal 1 feb 1957
Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni. Sono abrogati gli articoli 26 e 27 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033; gli del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381; l'ultimo comma dell' della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e ogni altra di disposizione incompatibile con quelle della presente legge.
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