Art. 12
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526
In vigore dal 7 giu 1983
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila.
Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi
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