Art. 12

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526

In vigore dal 7 giu 1983
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila. Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo