Art. 10
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526
In vigore dal 1 feb 1957
Chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo burro contenente grassi diversi da quelli derivati dal latte è punito con la multa di lire 1000 per ogni chilogrammo di burro risultato sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.
In caso di recidiva e nei casi in cui la margarina od i grassi idrogenati addizionati al burro risultino privi del prescritto rivelatore, si applica, oltre la multa, la pena della reclusione fino ad un anno e la interdizione dall'esercizio dell'industria o del commercio da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.
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