Art. 7
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526
In vigore dal 1 feb 1957
È vietata:
a) la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie e comunque nei locali di lavorazione o confezione del burro e locali annessi o
intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;
b) la detenzione di apparecchi atti alla manipolazione del burro
o di altri grassi nei locali di deposito o di vendita del burro, ubicati fuori dei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, locali di lavorazione o confezione del burro;
c) la detenzione di burro nelle fabbriche di margarina o di grassi idrogenati, o in locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
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