Art. 11
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526
In vigore dal 7 giu 1983
Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, è punito con la multa da lire trentamila a lire cinquecentomila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio
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