Art. 15

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526

In vigore dal 1 feb 1957
Il giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge dispone: a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati; b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani; c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.
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