Art. 51
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417
In vigore dal 13 gen 1957
Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento di quiescenza
Al personale in servizio, già appartenente alla soppressa categoria dei commessi privati, il servizio prestato in tale qualità è riconosciuto interamente utile ai soli fini del trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il riconoscimento, di cui al comma precedente, è subordinato alle modalità prescritte per il riscatto dei servizi non di ruolo ed alla restituzione della indennità percepita a titolo di liquidazione per cessazione del rapporto di impiego privato.
Il contributo di riscatto è calcolato silla retribuzione spettante alla data del 1 maggio 1948.
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