Art. 47
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417
In vigore dal 13 gen 1957
Inquadramento del personale distaccato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Il personale delle carriere esecutive appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, comunque distaccato o comandato in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge, può, semprechè ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data anzidetta, essere inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive di cui alle annesse tabelle.
L'accettazione delle domande è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale determina anche il ruolo in cui il personale anzidetto può essere inquadrato, tenuto conto della disponibilità dei posti, delle esigenze dei servizi e delle specifiche attitudini dimostrate da ciascuno degli interessati.
Il personale di cui ai commi precedenti assume, nel ruolo assegnatogli, la qualifica corrispondente al grado di provenienza, prendendovi posto in relazione all'anzianità maturata nel grado stesso.
Ai fini della promozione alla qualifica superiore, detta anzianità è valutata per intero.
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