Art. 52

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Applicazione dei benefici di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, al personale salariato adibito a mansioni di natura impiegatizia. Il personale profugo dai territori della Venezia Giulia, in servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia svolto mansioni di natura non salariale presso gli stabilimenti ed uffici dell'Amministrazione stessa, situati in detti territori, e che abbia cessato da tali mansioni per effetto del rientro in territorio nazionale, è ammesso a beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, semprechè ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale salariato adibito a mansioni di natura non salariale da data anteriore al 1 maggio 1948, che, per difetto o intempestività della domanda, non abbia potuto avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, può presentare domanda, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, per il passaggio nelle categorie del personale avventizio.
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