Art. 46

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Modalità per l'indizione dei concorsi previsti dagli I concorsi previsti dagli , sono indetti con decreto del Ministro per le finanze e sono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 6, salvo quanto disposto dal primo comma degli e dall'.
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