Art. 50
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417
In vigore dal 13 gen 1957
Concorsi ed esami in via di espletamento
I concorsi per l'ammissione in carriera, nonchè i concorsi e gli esami intermedi di progressione di carriera indetti, per gradi dei soppressi ruoli, anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, saranno portati a termine, qualora, alla data predetta, siano state iniziate le prove scritte.
In tal caso i concorsi e gli esami medesimi si intendono banditi per le qualifiche che, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, corrispondono ai gradi predetti.
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