Art. 45
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417
In vigore dal 13 gen 1957
Valutazione di anzianità nei casi di passaggio ad altro ruolo
L'anzianità maturata nei ruoli raggiunti e nei ruoli speciali transitori di provenienza dagli impiegati che conseguono il passaggio alla qualifica iniziale dei ruoli organici ai sensi degli articoli 42, 43 e 44, è computata per intero ai fini della promozione alla qualifica superiore. Ai medesimi fini è computata per intero l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza dagli impiegati del ruolo organico del personale esecutivo d'ordine che conseguono il passaggio alla qualifica iniziali dei ruolo del personale esecutivo tecnico, ai sensi dell'art. 42.
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