Art. 55
LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417
In vigore dal 13 gen 1957
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 luglio 1956.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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