Art. 41
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento e da appositi regolamenti.
L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco, od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione dell'interno. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere alla ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'.
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