Art. 39

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado. L'ufficiale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o a domanda. Il richiamo ha luogo con decreto Ministeriale, previa adesione del Ministro per il tesoro. L'ufficiale in congedo in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto siano applicabili.
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