Art. 42

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Al termine di tale periodo l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. Salvo il disposto dell' l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute provi accertamenti sanitari. Può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della Commissione di avanzamento.
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