Art. 37

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 12 mar 1963
Ai capitani dei Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le forme vigenti per l'Esercito, per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di primo capitano ed il relativo trattamento economico. Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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