Art. 40

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali disciplinari o penali. La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale o disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego degli ufficiali in servizio permanente, in quanto applicabili. La condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
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