Art. 44
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previste dalla, presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in caso di speciali esigenze dei servizi di polizia.
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