Art. 50
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego di cui alla lettera b) dell';
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado di cui alla lettera c) dell';
c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4) dell'art. 34.
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