Art. 52
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta:
a) al capo della polizia di propria iniziativa o su proposta del generale ispettore del Corpo, per gli ufficiali di grado non superiore a quello di tenente colonnello;
b) al Ministro, su proposta del capo della polizia, per gli ufficiali dei gradi di generale e colonnello.
Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente l'inchiesta.
L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
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