Art. 53

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale che, in seguito alle risultanze di inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale, è deferito al Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentito l'interessato, dichiara se l'ufficiale sia o meno meritevole di conservare il grado. Se l'ufficiale, invitato ad intervenire, non si presenta, il Consiglio procede in sua assenza.
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