Art. 58

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Il Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
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