Art. 55

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Il Consiglio di disciplina è convocato dall'autorità di cui all'. Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio. Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando. Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
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