Art. 55
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
Il Consiglio di disciplina è convocato dall'autorità di cui all'.
Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.
Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.
Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
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