Art. 41 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 41

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento e da appositi regolamenti. L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco, od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione dell'interno. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere alla ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'.
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