Art. 18

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Nel secondo comma dell' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "un terzo" sono sostituite con: "la metà". Dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista". Nel quinto comma, le parole: "ai due terzi", sono sostituite dalle seguenti: "a un terzo". Nel sesto comma le parole: "paternità e luogo di nascita", sono sostituite dalle seguenti: "luogo e data di nascita". Il n. 3) dell'ottavo comma è abrogato e sostituito dai seguenti: "3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma, dell'".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo