Art. 17

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
L' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente: "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa, c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell' o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi".
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