Art. 15

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Il primo ed il secondo comma dell' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore. "Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre anzidette". Nel sesto comma, alle parole: "paternità e luogo di nascita", sono sostituite le seguenti: "luogo e data di nascita". Dopo il settimo comma è inserito il seguente: "Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica".
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