Art. 14
LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
In vigore dal 28 mar 1956
Dopo l' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 26-bis:
"Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.
"In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediata notizia al prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il prefetto da notizia agli, elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale.
"Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto con le modalità di cui all'".
Storico versioni
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