Art. 18
LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
In vigore dal 28 mar 1956
Nel secondo comma dell' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "un terzo" sono sostituite con: "la metà".
Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista".
Nel quinto comma, le parole: "ai due terzi", sono sostituite dalle seguenti: "a un terzo".
Nel sesto comma le parole: "paternità e luogo di nascita", sono sostituite dalle seguenti: "luogo e data di nascita".
Il n. 3) dell'ottavo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:
"3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma, dell'".
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