Art. 9

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

In vigore dal 14 mar 1956
In esecuzione della presente legge, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue: a) lire 6 miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86, ad incremento del fondo previsto con l' della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'art. 3 della presente legge ed all' del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni; b) lire un miliardo, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione dei sussidi di cui all' della presente legge; c) lire un miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall' della presente legge; d) lire 10 miliardi, in' ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3 della presente legge.
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