Art. 12

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

In vigore dal 14 mar 1956
All'onere di lire un miliardo e 700 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi speciali di cui ai capitoli 532 e 792 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
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